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Come difendersi dai dentisti abusivi

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Definizione di dentista abusivo

Si chiamano dentisti abusivi in questo modo perché esercitano abusivamente la professione medica.

Secondo recenti statistiche fatte dall’Ordine dei Medici su 60.000 regolari in Italia sono circa 15.000 falsi dentisti che truffano e danneggiano ignari pazienti.

L’abusivismo è comune a tutte le specializzazioni mediche, ma nell’odontoiatria è certamente più frequente, anche perché nonostante non sia una questione recente nel nostro Paese, è stato portato alla ribalta da trasmissioni televisive e servizi giornalistici che hanno di fatto calamitato l’attenzione del pubblico.

Il fenomeno dei falsi dentisti riguarda tutte le regioni, senza differenze tra nord e Sud.

Chi è il dentista

dentista abusivo

Il vostro dentista di fiducia è innanzitutto un professionista della salute orale specializzato nei problemi della salute orale e svolge la sua attività in uno studio odontoiatrico.

È un laureato iscritto all’Albo degli Odontoiatri della provincia in cui esercita presso l’Ordine dei Medici che ne controlla la serietà del comportamento e la sua effettiva preparazione. È tenuto ad esporre la laurea e l’abilitazione professionale.

Egli è vincolato al rispetto di tutte le norme legali e deontologiche (cioè di correttezza professionale) e ha fatto giuramento di mettere a disposizione le sue conoscenze per tutelare la salute dei suoi pazienti. Deve prestare personalmente la sua opera al paziente e non può delegare a nessun altro che non sia un suo collega le cure dei denti, i trattamenti ortodontici, le impronte, la limatura dei denti e tutto quanto necessita per applicare protesi o apparecchiature ortodontiche in bocca al paziente.

L’odontoiatra (Dentista) è l’unico abilitato ad operare nella bocca del paziente

Chi è il dentista abusivo

dentista abusivo

Il falso dentista è una persona che approfittando della vostra distrazione e della vostra buona fede, si spaccia per dentista senza averne i titoli professionali, anche se opera all’interno di uno studio odontoiatrico in presenza di un medico o di un odontoiatra (prestanome) compiacente e senza scrupoli.

Egli non conosce i rischi di trasmissione da un paziente all’altro di malattie infettive (Epatite B e C, AIDS) ed i mezzi per impedire che questo accada. Egli non ha alcuna preparazione per prestarvi le cure, per applicarvi in bocca la protesi o un apparecchio ortodontico. Egli non conosce niente della vostra unicità come persone e come pazienti che hanno anche problemi di salute generale che potrebbero rendere pericoloso un intervento odontoiatrico.

Il dentista abusivo è in definitiva un pericolo per la vostra salute e pertanto va denunciato ai Carabinieri o alla Magistratura o all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. I soggetti denunciati, in passato, sono stati sempre condannati dalla magistratura. Purtroppo ancora molti di essi operano indisturbati e creano spesso gravi danni alla salute e al “portafoglio”.

Chi è l’odontotecnico

odontotecnico

L’Odontotecnico, chiamato alcune volte impropriamente “meccanico dentista” è un artigiano specializzato nel costruire le protesi dentarie commissionate dal dentista (Odontoiatra).

È diplomato in un Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato ed è iscritto alla camera di commercio e Artigianato; svolge il suo lavoro in un laboratorio odontotecnico. Egli ha il compito di lavorare a regola d’arte sui modelli in gesso della bocca del paziente ricavate dalle impronte che gli fornisce il Dentista (Odontoiatra).

È in ogni caso vietato all’odontotecnico effettuare anche in presenza del dentista, alcuna manovra nella bocca del paziente perché così facendo eserciterebbe abusivamente la professione odontoiatrica per la quale non ha né le conoscenze né l’abilitazione.

Chi è l’igienista

igienista dentale

L’igienista dentale è una figura professionale che collabora con l’odontoiatra.

Deve essere in possesso di diploma di laurea in Igiene Dentale rilasciato unicamente dall’Università. Si occupa esclusivamente di igiene e prevenzione nel cavo orale.

Si impegna affinché il paziente acquisisca la massima comprensione su come prevenire carie e malattie delle gengive.

ODONTOIATRIA ILLEGALE = UN RISCHIO PER LA SALUTE ORALE

Cosa può succedere andando da un dentista abusivo?

A causa delle scarse competenze medico-cliniche il dentista abusivo:

  • può eseguire terapie non idonee come estrazioni di denti invece recuperabili, capsule e ponti laddove non ce n’è bisogno;
  • non ha la capacità di diagnosticare precocemente tumori e altre patologie orali che a differenza di un “ponte” possono comportare un rischio per la propria vita;
  • non può garantire adeguati sistemi di sterilizzazione e quindi le possibilità di essere infettati da virus dell’ epatite B, C e HIV sono elevatissime;
  • dedica scarsa attenzione alla prevenzione che è il primo obiettivo di un vero medico.

Chi può fare il dentista?

Odontoiatri Dottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria, cioè i laureati in un corso di laurea in odontoiatria di 6 anni nella facoltà di medicina, iscritti obbligatoriamente ed esclusivamente nell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia in cui esercitano.
Il corso di laurea in odontoiatria esiste, con gli stessi programmi, in tutti paesi della comunità europea ed è oggi l’unica via di formazione per dentisti;

Odontoiatri dottori in Medicina e Chirurgia (con o senza specializzazione in Odontoiatria), cioè laureati in medicina e chirurgia, iscritti nell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici – Chirurghi ed Odontoiatri della provincia in cui esercitano. Attualmente questa via di formazione per dentisti non è più attiva.

Può l’odontotecnico prendere l’impronte o limare i denti?

L’odontotecnico non può assolutamente mettere le mani nella bocca del paziente. Se questo accade denunciate lui e il dentista (prestanome) che glielo fa fare. NON PAGATE la prestazione. Le impronte, anche quelle più semplici, può prenderle solo il dentista. L’odontotecnico non può limare i denti per inserire una protesi. ATTENZIONE!

Come faccio a capire che il mio è un dentista non è un abusivo?

Puoi assicurarti di questo controllando che sia esposto nello studio il Diploma di laurea e di Abilitazione all’esercizio della professione. Oppure vai sull’anagrafica del sito dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e cerca il nome di un iscritto. Se non lo trovi ed esercita la professione medica o odontoiatrica segnalalo agli organi competenti.
Accerta, inoltre, che sia un laureato ad operare nella tua bocca qualsiasi cosa ti venga fatta e che esponga in modo ben visibile (sul camice o nei locali dello studio) un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri a testimonianza della sua identità professionale.
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Controlla che il tuo dentista sia regolarmente iscritto all’Albo degli Odontoiatri della provincia in cui esercita.
Oppure chiama l’Ordine dei Medici della tua provincia:
Bari: 080.5566855
Taranto: 099.4521965
Matera: 0835.333212

Ma attenzione…a volte il nominativo cercato potrebbe essere quello di un “prestanome” regolarmente iscritto all’albo che consente ad un impostore di esercitare abusivamente la professione di dentista !
Verifica che il nome dell’operatore sia quello presente sulla targa o sulla pergamena di laurea.

Non devi pagare la parcella del dentista abusivo!

Se scopri che il tuo è un dentista abusivo NON PAGARE il lavoro che ti ha fatto perché non aveva alcun titolo per fartelo! Qualsiasi giudice ti darà ragione. Rivolgiti da un legale di fiducia e denunciali, senza timori, all’Ordine dei Medici della tua provincia che potrà garantirti l’anonimato.

Cosa rischia un dentista abusivo?

Il dentista abusivo è un delinquente punibile in base alla legge all’articolo 348 del codice penale (recentemente aggiornato) con un pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione, una multa fino a 50.000 euro ed il sequestro dell’attrezzatura. DENUNCIATELO!

Giurisprudenza di riferimento

Esclusione di ogni rapporto diretto

Odontotecnico e paziente Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 – norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 del cod. pen. – è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico.
[*] Sez. VI, sent. n. 12785 del 22-12-1988

Odontotecnico: rilievo di impronte

Commette il reato di abusivo esercizio della professione di medico dentista l’odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928, è escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, foss’anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle impronte.
[*] Cass. Pen.Sez. VI, sent. n. 59 del 10-01-1990

Prescrizioni di radiografie

Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 – norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 cod. pen. – è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest’ultimo, essendo autorizzato “unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte…. fornite da medici-chirurghi…. con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 del R.D. citato).
(Nella specie, la S.C. ha osservato che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che l’imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva:
1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo;

2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori;

3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all’esito, l’applicazione di un apparecchio).
[*] Cassazione Pen. Sez. VI, sent. n. 11929 del 12-12-1992

Contatto diretto con il paziente

Commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente.
Infatti, in virtù dell’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 – norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 cod. pen. che punisce l’abusivo esercizio di una professione – è escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest’ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.
(Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del reato di cui all’art. 348 cod. pen., a titolo di concorso, nei confronti di un medico nel cui ambulatorio un odontotecnico aveva provveduto, intervenendo direttamente sui pazienti, alle regolazioni periodiche di apparecchi ortodontici in precedenza impiantati sui pazienti stessi. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal medico avverso la sentenza di condanna, ha enunciato il principio di cui in massima).
[*] Cass. Pen.Sez. I, sent. n. 2390 del 12-03-1997

Ispezione del cavo orale

In virtù dell’art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, all’odontotecnico è vietato qualsiasi rapporto diretto con il paziente.
Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 348 cod. pen. il comportamento dell’odontotecnico che ispezioni il cavo orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi.
[*] Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 2725 del 21-03-1997
<h4>Obbligatorietà di iscrizione all’albo degli odontoiatri</h4>
In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 7 della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all’art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformità alla direttiva del Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978 n. 686, che ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un’attività professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è consentito l’esercizio della relativa attività.
Tuttavia, per potere esercitare legalmente la predetta professione, è necessario, in base all’art. 8 della predetta legge, che l’interessato presenti domanda corredata al Ministero della sanità, che deve accertare la regolarità della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all’ordine professionale competente per l’iscrizione.In mancanza di detto formale riconoscimento, l’attività professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente.
(Nella specie, è stata ritenuta corretta l’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. dell’imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro dell’Unione Europea, aveva esercitato l’attività odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).
[*] Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 5672 del 13-06-1997


 


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